Utilizzo di carte termosensibili per l’emissione di scontrini fiscali e di altri documenti fiscali emessi con apparecchi misuratori fiscali
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2012, sono state modificate le caratteristiche tecniche della carta da utilizzare per il rilascio degli scontrini fiscali e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali.
Tali modifiche sono state necessarie in quanto le caratteristiche attualmente in vigore sono, ormai, superate dalla tecnologia produttiva delle carte reperibili sul mercato che, per le prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale del 23 marzo 1983, non possono essere omologate ed utilizzate dagli operatori del settore. Ciò crea, quindi, difficoltà per il reperimento del materiale e per la sua produzione da parte degli operatori del mercato delle carte termosensibili, e per la conservazione, nel tempo, dei dati riportati negli scontrini, sia a fini fiscali sia di garanzia dei prodotti.
Il Provvedimento in esame, introduce, pertanto, delle semplici norme procedurali da seguire per l’omologazione della carta termosensibile, anche alla luce del parere espresso, in tal senso, dalla Commissione per l’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali.
Nello specifico, con il Provvedimento in esame, sono state stabilite le nuove caratteristiche fisico-meccaniche e quelle della patina termosensibile della carta, ed è stato prescritto l’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell’utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l’identificazione.
Inoltre, è stato stabilito che il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni e che l’allegato E del citato Decreto ministeriale del 23 marzo 1983, sia aggiornato con cadenza minima triennale.
Ancora, nel medesimo Provvedimento sono state dettate le norme di conservazione dei rotoli di carta termosensibile e della relativa documentazione di acquisto da parte degli utenti di apparecchi misuratori fiscali.
Infine, è stato individuato, nel novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento in esame, il termine di decorrenza per l’applicazione delle nuove disposizioni; tuttavia, sarà possibile utilizzare le “vecchie” certificazioni di conformità fino ad esaurimento scorte e, comunque, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del Provvedimento stesso.